Il pagamento delle spese condominiali comuni non garantisce automaticamente l’assenza di ulteriori richieste di pagamento da parte del fornitore del condominio.
Infatti, il condòmino che ha già effettuato il pagamento può essere chiamato a versare il saldo ancora dovuto al fornitore solo se quest’ultimo ha già agitato legalmente nei confronti dei condòmini morosi e non è riuscito a recuperare il proprio credito.
Tuttavia, se il condòmino che ha già effettuato il pagamento si vede notificare l’atto di precetto, può proporre opposizione ex art. 615 cpc, poiché si tratta di una questione riguardante il diritto del creditore di agire legalmente solo nei confronti dei condòmini morosi.
La Corte di cassazione ha precisato che l’art. 63 disp. att. cc, introdotto con la riforma del condominio del 2012, annunciare che i creditori del condominio non possono agire legalmente nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione dei condòmini morosi.
Inoltre, l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori i dati dei condòmini morosi.
L’obbligo di pagamento delle quote non versate dai morosi viene posto in capo ai condòmini in regola con la contribuzione subordinatamente alla preventiva escussione dei primi.
L’art. 63, comma 2, disp. att., cc, come interpretato dalla giurisprudenza, configura un’obbligazione sussidiaria ed eventuale in capo ai condòmini che siano regolarmente pagate la loro quota di spese, garantita dal cosiddetto beneficio di preventiva escussione.
In altre parole, il creditore del condominio è garantito dalla responsabilità sussidiaria dei condòmini in regola con i pagamenti, ma solo dopo la preventiva escussione di quelli morosi e limitatamente alla residua parte del credito non versata da questi ultimi.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato che il condòmino in regola con i pagamenti delle spese condominiali comuni può essere chiamato a versare il saldo ancora dovuto al fornitore del condominio solo dopo che quest’ultimo abbia agito esecutivamente nei confronti dei condòmini morosi e non sia riuscito a recuperare il proprio credito.
In caso contrario, se il condòmino che ha pagato la propria quota del debito condominiale viene notificato con un atto di precetto, può proporre opposizione ex art. 615 cpc e far valere il proprio diritto di non essere chiamato a pagare il debito già saldato.
L’art. 63 disp. att. cc introdotto con la riforma del condominio del 2012 prevede l’obbligo dell’amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condòmini morosi, al fine di permettere a questi ultimi di agire nei loro confronti per il recupero del residuo ancora dovuto.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di pagamento delle quote non versate dai morosi viene posto in capo ai condòmini in regola con la relativa contribuzione subordinatamente alla preventiva escussione dei primi.
In altre parole, i condòmini che devono regolarmente pagare la loro quota di spese sono tenuti a garantire il creditore condominiale con una responsabilità sussidiaria ed eventuale, ma solo in via subordinata alla preventiva escussione dei condòmini morosi e limitatamente alla parte del credito non versata da questi ultimi.
Infine, per escussione si intendono tutte le azioni che il creditore insoddisfatto può intraprendere per ottenere il pagamento del proprio credito, anche attraverso il pignoramento dei beni dei condòmini morosi.
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